Statuto

RAGIONE ED OGGETTO SOCIALE – DURATA DELLA SOCIETA’

Art. 1

E’   costituita   con   sede   in   Genova   una società cooperativa con     la   denominazione   “CASSA   DEPOSITI   E PRESTITI –   Soc. Coop. a r.l. – FRA   IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’A.M.T. – GENOVA”.

La società svolgendo la sua attività esclusivamente nei confronti di soci, è cooperativa a mutualità prevalente secondo le disposizioni di cui agli artt. 2512, 2513, 2514 cc: essa è iscritta all’Albo delle Società cooperative, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con decreto del Ministro del 23.06.2004, alla sezione prima tra le altre cooperative.

Essa   nell’intento di migliorare   le condizioni morali   e   materiali dei   propri soci, si propone   lo scopo mutualistico di somministrare esclusivamente ai propri aderenti somme di denaro a   titolo di   prestito entro   il limite stabilito   dalle vigenti normative   regolamentari – utilizzando per il conseguimento dell’indicato oggetto   sociale le somme di denaro   che i soci stessi   depositano a   titolo   di finanziamento, remunerate   di   equo   interesse   in   conformità delle     disposizioni legislative   vigenti   –   e ciò a loro esclusivo   vantaggio e senza   finalità speculative   e di lucro, nei modi   determinati dal   presente statuto e dai regolamenti interni.

La   cooperativa potrà, altresì, svolgere tutte le   attività consentite dalla   legge dirette a   promuovere, sviluppare e tutelare ogni forma di risparmio tra i soci.

I   fondi   raccolti   dai     soci,   eventualmente   non     destinati all’effettuazione     dei   prestiti   in     loro   favore,     verranno investiti,   secondo     il prudente   apprezzamento   del   Consiglio   di   Amministrazione, in   titoli   di   stato,   obbligazioni, depositi bancari, quote di organismi   di investimento collettivo in valori mobiliari.

La durata della società è prorogata fino al 31.12.2040.

SOCI

Art. 2

Possono essere soci della cooperativa:

  1. A) i dipendenti   in   servizio   della Azienda Mobilità   e Trasporti di   Genova;
  2. B) il coniuge ed i parenti fino al 3° grado dei soci di cui alla lett. A).

L’effettuazione di   depositi in denaro a titolo di   finanziamento della cooperativa  nei  limiti  previsti dalle leggi vigenti è consentita soltanto ed esclusivamente ai soci di cui alla lett. A.

La qualità di socio viene meno – oltre che a seguito di decesso – solo   nei   casi   previsti   dagli   artt. 5 e  6 del presente statuto.

Art. 3

La domanda   di ammissione alla   cooperativa, debitamente firmata   dal richiedente, è   diretta   al Consiglio di Amministrazione,   il quale può   rifiutare l’ammissione nei casi contemplati dall’articolo n. 5,   in quanto applicabili e/o qualora ritenesse l’ammissione non   conforme allo spirito e all’interesse della cooperativa.

Ove la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il richiedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ordinaria dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione.

E’ vietata la cessione delle quote.

Art. 4

Il numero dei soci   è illimitato. Essi rispondono   delle obbligazioni sociali fino alla concorrenza dell’importo delle quote da essi sottoscritte e versate.

Essi, all’atto della   loro ammissione, devono   versare come tassa   di ammissione, da devolversi al fondo di riserva legale, la somma determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun   esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Art. 5

Verrà escluso dalla cooperativa   il socio che, con la   condotta immorale e   disonorevole, si rendesse   indegno di appartenervi   o   contro   il   quale   la cooperativa dovesse agire in sede contenziosa per obbligazioni contratte   verso di essa   ed inoltre per i soci di   cui alla lett. A) dell’Art. 2 in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda, fatto   salvo   quanto     previsto   dall’art. 40 del presente statuto.

Art. 6

Il recesso è ratificato dal Consiglio   di Amministrazione nei modi e nei tempi dallo stesso determinati.

Trovano integrale applicazione gli artt. 2532 e 2533 cc.

Art. 7

La cooperativa è disciplinata, per quanto di ragione ed in quanto compatibili, dalle norme sulle società per azioni.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

I soci sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura annuale   dell’esercizio sociale; in ogni caso ogni qual volta il consiglio di amministrazione od i sindaci lo credano opportuno o lo richieda un quinto dei soci con lettera, diretta al consiglio od ai sindaci, nella quale siano esposti i motivi della domanda ed indicato l’oggetto della convocazione.

Art. 9

L’Assemblea Generale   è convocata mediante   pubblicazione di   avviso, contenente l’ordine del giorno, in conformità alle   vigenti disposizioni legislative.

L’avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima di   quello fissato per l’Assemblea e per lo stesso periodo affisso nei   locali della sede sociale.

Art. 10

Nelle Assemblee Generali – la cui convocazione deve avvenire in   locali idonei nell’ambito del   comune di Genova – i   soci non possono   farsi rappresentare se non da un altro socio.

Se   nell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, non si ha la presenza della metà   dei soci iscritti da almeno tre mesi, la stessa,   trascorse ventiquattro ore, deve essere nuovamente convocata. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti trattati, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.

In   seconda convocazione l’Assemblea Generale ordinaria delibera,   sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la validità delle delibere occorre la maggioranza assoluta   dei soci presenti o rappresentati, fatte salve le eccezioni previste dall’art. n. 15.

Nell’Assemblea Generale ordinaria ciascun socio non può   rappresentare più di dieci soci.

Art. 11

Per ogni modificazione del presente statuto è necessaria la convocazione dell’Assemblea   Generale   straordinaria.   Se   nell’Assemblea   Generale straordinaria, in prima convocazione, non si ha la presenza di più   della metà   dei   soci iscritti da   almeno tre mesi,   la stessa,   trascorse ventiquattro   ore,   deve essere nuovamente   convocata.   In   seconda convocazione l’Assemblea Generale straordinaria e’ validamente   costituita purché siano presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci aventi diritto al   voto e delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento anticipato e della conseguente liquidazione della cooperativa, occorre invece il voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. (1)

Nell’Assemblea straordinaria ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

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[(1) La richiesta del voto favorevole   del terzo di tutti i soci aventi diritto al voto dovuta all’importanza della delibera.]

Art. 12

Le   deliberazioni dell’Assemblea hanno luogo a voto palese per   alzata di mano. E’ consentito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, che il voto possa essere espresso per corrispondenza o altro mezzo di telecomunicazione: in tal caso, conformemente a quanto disposto dall’art. 2538 c.c., l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.

Art. 13

Le Assemblee   Generali sono provvisoriamente presiedute dal   socio più anziano il   quale, constatata la regolarità della convocazione, inviterà i soci alla nomina del presidente effettivo. Questo nomina il segretario che può venire scelto fra gli estranei.

Art. 14

La nomina del Presidente dell’Assemblea avrà   luogo a mezzo di votazione palese. In caso   di parità di voti fra più candidati verrà eletto il candidato più anziano di età.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il   Consiglio   di   Amministrazione si compone da sette a undici membri eletti dall’Assemblea Generale dei soci, tenuto conto di quanto disposto in merito dal D.M. del Tesoro 29/03/1995 e successive integrazioni e modificazioni, tra i soci a maggioranza relativa di voti presenti e rappresentati e per ballottaggio, in caso di parità.

I Consiglieri eletti, fermo restando quanto sopra indicato, devono avere almeno cinque anni di iscrizione alla Cooperativa al 31 dicembre dell’anno antecedente la nomina.

I componenti il Consiglio, così eletti,   restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche in audio/video conferenza.

Il Consiglio amministra e rappresenta con pieni poteri la Cooperativa nell’ambito delle attribuzioni che in forza di legge e del presente statuto gli sono demandate.

Tutto ciò che dallo statuto e dalle vigenti leggi non è espressamente riservato alla deliberazione dell’Assemblea è di competenza del Consiglio.

Art. 16

Se nel corso dell’esercizio uno o più consiglieri rinunciano alla carica o decadono dalla stessa per la perdita della   qualità di socio, i consiglieri rimasti   devono eleggere in sostituzione dei predetti, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nuovi consiglieri che restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Se   viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in   carica devono   convocare l’Assemblea   perché provveda alla   sostituzione   dei mancanti.

Se   vengono a cessare tutti i consiglieri, il   Collegio Sindacale deve convocare d’urgenza l’Assemblea per la sostituzione dei mancanti e nel frattempo deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti ed il Segretario; nomina altresì una commissione di sconto composta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente, da due consiglieri ed i sindaci che lo desiderino. Provvede inoltre a determinare annualmente le somme da anticipare per il rimborso delle spese che gli amministratori ed i collaboratori possono sostenere nell’anno per conto   della cooperativa, nonché l’equo   compenso loro spettante per l’attività svolta per   il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Art. 18

La   cooperativa è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente che verrà delegato dal Consiglio di Amministrazione. La firma sociale spetta al Presidente o a chi lo sostituisce.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è   convocato almeno una volta al mese. Esso delibera   validamente, sempre presenti almeno i due terzi dei componenti in carica arrotondato all’unità inferiore.   A parità di voti, prevale l’avviso del Presidente o di chi lo sostituisce

Art. 20

Ogni deliberazione del Consiglio che riguarda la persona e gli interessi di alcuni dei suoi membri o dei parenti di questi entro il quarto grado deve essere presa senza l’intervento dei medesimi.

Art. 21

Gli   amministratori sono esonerati da ogni obbligo di cauzione.

Art. 22

Il Collegio Sindacale   è   costituito   da   tre   sindaci effettivi   e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale, tenuto conto di quanto disposto in merito dal D.M. del Tesoro 29/03/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Collegio, così eletto, resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere svolte anche in audio/video conferenza.

Decade dalla carica colui che, senza giustificato motivo, manchi a due Consigli della Cooperativa o ad una Assemblea Generale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, viene nominato dall’Assemblea. Tutti i componenti devono essere scelti tra i soggetti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.

La loro attività sarà ricompensata in conformità a quanto sarà stabilito dall’Assemblea.

La loro attività sarà ricompensata in conformità a quanto sarà stabilito dall’Assemblea.

Art. 23

Il controllo contabile, salvo diversa disposizione di legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L’incarico del controllo contabile è conferito dall’Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo. L’incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica.

PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE

Art. 24

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. a) dal capitale sociale che è variabile, illimitato e ripartito in quote;
  2. b) dal fondo di riserva ordinaria legale;
  3. c) dal fondo   di riserva indivisibile che, a norma   delle leggi vigenti,     beneficia delle agevolazioni fiscali;
  4. d) dai fondi di riserva aventi destinazione speciali;
  5. e) dagli immobili e mobili acquistati   per le   necessità della cooperativa.

Art. 25

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge, ed è determinato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

E’ fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato.

Le quote sottoscritte e versate dai soci possono essere rivalutate gratuitamente nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 7 della Legge 31.01.1992 n. 59.

Art. 26

Ogni socio   all’atto della sua ammissione deve   sottoscrivere almeno due quote

Art. 27

Ciascun socio potrà in ogni tempo sottoscrivere un maggior numero di quote sino ad un massimo del due per cento dell’intero capitale sociale della cooperativa, versando contestualmente l’intero importo.

E’ fatta   tuttavia salva la facoltà riservata al Consiglio di Amministrazione di poter sospendere e/o limitare – se necessario per il buon andamento della gestione – la sottoscrizione di ulteriori quote.

Art. 28

Le   quote   sono nominative   e devono essere   registrate a titolo   di certificazione, sul libretto personale del socio.

Art. 29

Il rimborso delle quote da parte della cooperativa sarà fatto al valore nominale eventualmente   rivalutato o al   valore minore risultante   dal bilancio, con esclusione di ogni riparto di riserve.

OPERAZIONI SOCIALI

Art. 30

La   cooperativa, non avendo finalità speculative e di lucro, intende   far partecipare tutti i   soci ai benefici della mutualità incoraggiando ogni loro iniziativa che, nel rispetto delle norme contenute nello   statuto e nei   regolamenti     interni,   favorisca   le   operazioni     previste dall’oggetto sociale, anche mediante la gestione di   mandati collettivi.

Art. 31

La cooperativa – nello spirito della mutualità che la informa – somministra a   titolo di prestito fruttifero, esclusivamente ed   inderogabilmente ai propri soci, nei limiti di cui all’art. 1, il denaro loro necessario, nei modi   determinati dai regolamenti interni, in conformità alle   eventuali norme tracciate dall’Assemblea Generale ordinaria e comunque secondo le proprie disponibilità finanziarie.

Il Consiglio di Amministrazione determina:

– L’ammontare massimo – nei limiti di cui sopra – delle somministrazioni di   denaro che può essere concesso al socio richiedente;

– il tasso di interesse che il debitore dovrà corrispondere;

– la rateazione relativa;

– le   variazioni del tasso   di interesse da   applicare, in relazione   all’andamento economico   dell’esercizio, sui     prestiti somministrati,   ancora in corso di restituzione, per i quali è prevista l’indicizzazione   degli interessi dovuti.

Valuta inoltre, di volta in volta, le garanzie reali e personali offerte dal socio necessarie ad assicurare il recupero del denaro   somministrato nonché degli interessi addebitati.

Art. 32

All’esame e all’approvazione delle somministrazioni, di cui all’articolo n. 31, provvede:

– il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle sue riunioni mensili;

– la   commissione di sconto, settimanalmente, nei   limiti fissati dal   Consiglio di Amministrazione.

Dette   somministrazioni di denaro   possono essere gravate   delle spese relative all’istruzione della pratica.

Occorrendo   l’opera di impiegati, le loro funzioni e le loro retribuzioni nonché la   nomina e la revoca degli stessi spettano   al Consiglio di Amministrazione.

Art. 33

Allo scopo esclusivo del conseguimento dell’oggetto sociale, i soci di cui alla lett. A) dell’art. 2 finanziano la   cooperativa   depositando   – oltre alle quote di capitale sociale – direttamente o tramite l’A.M.T.   di Genova (previa   trattenuta sulla retribuzione loro   corrisposta) somme a titolo   di prestito, contenute nei limiti   determinati   dalle norme   di legge che ammettono   le   agevolazioni   fiscali   sugli interessi   non eccedenti il tasso previsto dalle leggi stesse.

Le   modalità e la   durata   dei   prestiti   sono determinati dai regolamenti interni.

Art. 34

Il   Consiglio di Amministrazione stabilisce il tasso   di   interesse da corrispondersi sulle somme depositate a titolo di prestito dai soci. Esso può limitare   o sospendere l’accettazione dei prestiti fruttiferi ogni   qual volta lo ritenga opportuno per il buon andamento della cooperativa.

Art. 35

E’ interdetto ogni affare aleatorio. Il Consiglio di Amministrazione può però sempre   deliberare di effettuare le operazioni che, non ostando alla predetta  norma, ritenga più efficaci per il migliore   andamento della cooperativa.

BILANCI – AVANZI O DISAVANZI DI GESTIONE

Art. 36

L’esercizio sociale ed il bilancio di ogni anno si chiudono al 31 dicembre.

I   bilanci annuali, sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale ordinaria, devono essere compilati a norma delle leggi e delle disposizioni vigenti; recare in modo chiaro e preciso l’indicazione del capitale sociale e dei   fondi di riserva   esistenti, dei prestiti   somministrati,   dei finanziamenti depositati dai soci, della liquidità,

degli avanzi   o dei disavanzi di gestione e in genere dello stato completo dell’attivo e del passivo della cooperativa.

Gli amministratori devono altresì indicare specificamente nelle relazioni di bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in chiusura dell’esercizio, può disporre, per   la tutela della gestione, accantonamenti da proporre all’approvazione dell’Assemblea Generale con la presentazione del bilancio: può altresì proporre all’Assemblea l’attribuzione ai soci di ristorni secondo le disponibilità di bilancio e proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti con i soci, nel rispetto del disposto di cui all’art. 2545 sexies c.c..

Art. 37

Gli avanzi netti di gestione, depurati:

1) almeno   del 30% da devolversi alla riserva   legale.

2) del   20% da destinarsi alla riserva   di cui all’art. 24   lett. d),   secondo   la disposizione dell’art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro   29.3.95;

3) della quota da corrispondere al fondo mutualistico per la promozione e     lo sviluppo della   cooperazione,   calcolata nella misura e nei modi   previsti dalla legge;

4) della   quota utilizzata per l’aumento gratuito del capitale   sociale,   sottoscritto e   versato, nei modi e nei limiti   stabiliti dall’art. 7 della legge 59/92,

saranno destinati quale dividendo ai soci in misura   percentuale – ragguagliata al capitale sociale versato – non superiore a quanto disposto dal precedente art. 25.

L’eventuale   eccedenza   potrà essere   attribuita a   riserva     rischio sull’esercizio   del   credito,   nei limiti   che   il   Consiglio   di Amministrazione proporrà,   nel rispetto   delle   norme di legge   ed in relazione   alle   esigenze   dell’attività   sociale,     all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.

L’eventuale quota di utile residuo verrà   destinata a fini   mutualistici nei modi previsti dall’art. 8 della legge 59/92 ultimo comma. L’Assemblea, in deroga alle disposizioni del precedente comma,   su   proposta   del Consiglio     di   Amministrazione,   potrà   anche   deliberare   di   non corrispondere le quote spettanti al capitale sociale attribuendo   l’intero ammontare degli avanzi netti, depurati di quanto specificato   nel   primo comma, ai punti 1 – 2 e 3 del presente articolo, alla riserva rischio.

Art. 38

E’ vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita sociale, che all’atto dello scioglimento della cooperativa.

Art. 39

L’attività   svolta dalla cooperativa è garantita   dall’intero patrimonio sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 40

Soci:   Possono essere ammessi   a soci della cooperativa, di cui alla lett. A) dell’art. 2 del presente statuto, oltre i soggetti ivi indicati, i dipendenti   dell’Azienda Mobilità e Trasporti di Genova anche   se   in regime di quiescenza, purché già facenti parte della compagine   sociale alla data del 27 Aprile 1995.

Art. 41

Le  pubblicazioni della cooperativa saranno effettuate in conformità dei disposti della legge 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 42

Per quanto non dispongono la legge ed il presente statuto   e senza derogare all’una o all’altro, saranno compilati regolamenti interni sociali secondo il   bisogno,     i quali, approvati   dall’Assemblea   Generale,   saranno obbligatori per tutti i soci.

Art. 43

In   caso di scioglimento della cooperativa l’Assemblea   nominerà   tre liquidatori tra   i soci. L’intero patrimonio   sociale   risultante   dal bilancio   di liquidazione, dedotti il capitale effettivamente versato dai soci e rivalutato ed i   dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi   mutualistici di cui all’art. 11, punto 5 della legge 59/92.

Art. 44

La cooperativa, iscritta nei registri e negli albi di legge, è disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato.

Le relative clausole mutualistiche sono inderogabili.

Per tutto quanto non è regolato e previsto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità ad ogni effetto di legge.

 

 

Testo aggiornato con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 5/05/2013.