Regolamenti interni

REGOLAMENTO INTERNO GENERALE

Titolo I –  Condizioni contrattuali “Credito ai (Consumatori) Soci ”

(Finanziamento della Cooperativa ai Soci)

Titolo II –  Raccolta di Risparmio – Prestito Sociale

(Finanziamento dei Soci alla Cooperativa)

Titolo III –  Regolamento interno per l’acquisizione dei fondiGiacenza Costante Permanente”

Titolo IV – Regolamento interno del “Risparmio Agevolato”

Titolo V  – Regolamento interno del “Risparmio in conto IRPEF”

Titolo VI – Regolamento interno per il “Ristorno” ai Soci della Cooperativa

Titolo VII – Regolamento interno in tema di “obbligazioni di  esponenti aziendali della Cooperativa ”

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016

(versione aggiornata al D. Lgs 15 dicembre 2017 n. 218)

TITOLO I

CONDIZIONI CONTRATTUALI “CREDITO AI (CONSUMATORI) SOCI”

(Finanziamento della Cooperativa ai Soci)

Art.1

(Condizioni generali per la concessione del finanziamento)

Le somministrazioni di denaro a titolo di prestito/mutuo, indicate nell’art. 31 dello statuto, sono concesse – previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o della Commissione di Sconto – ai Soci della Cooperativa di cui all’art. 2 lett. A e B e all’art. 40 dello statuto, in seguito a domanda su apposito modulo.

L’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla concessione di somministrazioni in denaro richieste dai Soci Amministratori, Sindaci e loro familiari, deve avvenire nel rispetto dell’art. 20 dello statuto e secondo le norme contenute nel Titolo VII  del presente regolamento.

  1. Tipologia dei contratti di finanziamento concessi dalla Cooperativa al  Socio:
  2. Prestiti personali per le necessità correnti, estinguibili mediante “Quota Mensile della Retribuzione, che il Socio garantisce con il trattamento di fine rapporto maturato presso l’AMT di Genova e/o altre garanzie reali;
  3. Prestiti personali per le necessità correnti, estinguibili mediante “Quota Mensile della Pensione” che il Socio garantisce lasciando a copertura del debito contratto il proprio libretto personale con la somma depositata presso la Cooperativa e/o altre garanzie reali;
  4. Prestiti personali per necessità correnti, estinguibili mediante “Cessione Quinto della Retribuzione”, che il Socio garantisce con la cessione pro-solvendo” di quota della retribuzione mensile, cui ha diritto in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato, come stabilito dal DPR n. 180 del 5/10/1950, dal regolamento di attuazione n. 895 del 28/07/1950 e successive modifiche di legge;
  5. Prestiti personali per necessità correnti, estinguibili mediante “Cessione Quinto della Pensione”, che il Socio garantisce con la cessione pro-solvendo”di quota della pensione mensile, cui ha diritto quale titolare di pensione, come stabilito dal DPR n. 180 del 5/10/1950, dal regolamento di attuazione n. 895 del 28/07/1950 e successive modiche di legge nonché dalla “Convenzione Quadro tra INPS e Cassa Depositi e Prestiti  fra dipendenti AMT Genova”;
  6. Prestiti a titolo di “Mutuo”, per l’acquisto o la ristrutturazione della casa o di altri beni immobili, che il Socio garantisce con copertura ipotecaria, offerta su immobili posseduti a titolo di proprietà dallo stesso Socio o da un terzo datore di ipoteca ed estinguibili mediante trattenuta mensile sulla retribuzione, cui il Socio ha diritto in costanza del rapporto di lavoro presso l’AMT o mediante versamenti mensili da effettuarsi entro la fine di ogni mese su conto corrente bancario intestato alla Cassa Depositi e Prestiti AMT Genova (S.E.P.A. autorizzazione di accredito in c/c), sino alla totale estinzione del prestito contratto.
  1. Nella domanda il Socio deve indicare e sottoscrivere quanto di seguito indicato:
  1. I dati anagrafici completi con relativo codice fiscale;
  2. L’ammontare del capitale richiesto;
  3. L’ammontare della quota mensile offerta in restituzione del prestito somministrato;
  4. Presa d’atto ed accettazione dell’eventuale indicizzazione del tasso d’interesse applicato;
  5. Le modalità proposte per la restituzione;
  6. Le motivazioni della richiesta del finanziamento;
  7. Il nominativo del coniuge e/o degli eventuali avallanti e fideiussori (se richiesto dal Consiglio di Amministrazione);
  8. Eventuali garanzie richieste (libretto personale, importo TFR maturato presso AMT,  nominativo compagnia di assicurazione in presenza di polizza Vita, autorizzazione ad iscrivere ipoteca sull’immobile di proprietà).
  1. Documenti da allegare alla richiesta di finanziamento, ritenuti necessari per l’esame della  pratica:
  1. La documentazione attestante la posizione reddituale del Socio richiedente (dichiarazione di stipendio/pensione, mod. CUD e/o altro);
  2. Le garanzie reali e personali che il Socio è in grado di offrire (autorizzazione ad iscrivere ipoteche, indicazione di eventuali terzi datori di ipoteche, rilascio in deposito a garanzia del libretto personale, attestante il “risparmio sociale”, sottoscrizione di avalli e fideiussioni da parte di Soci, polizze di assicurazione Vita e/o Incendio ed ogni altra forma di garanzia offerta dal Socio ed accettata dal Consiglio di Amministrazione);
  3. La polizza assicurativa “Rischio Vita” e “Rischio Impiego” in presenza di prestiti garantiti da “Cessione Quinto Stipendio/Pensione”, ai sensi della normativa vigente in materia;
  4. La scheda di “adeguata verifica della clientela (Socio)” ai sensi della normativa di legge in materia di antiriciclaggio;
  5. La perizia attestante il valore commerciale dell’immobile dato in garanzia, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
  6. Eventuale dichiarazione rilasciata dal coniuge e/o dagli eredi del Socio richiedente, per presa d’atto dell’obbligazione contratta dal proprio congiunto, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
  7. Eventuale ulteriore documentazione su richiesta del Consiglio di Amministrazione per la definizione della pratica in corso.
  1. Il Consiglio di Amministrazione deve ottemperare ai seguenti provvedimenti:
  1. Stabilire la percentuale del tasso d’interesse da applicare sui predetti tipi di prestiti (TAN, TEG, TAEG/ISC), nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art.2 della Legge 108/1996 (legge “tasso soglia/usura”) e successive modifiche nonché dalle Disposizioni e Provvedimenti emanati dagli Organismi preposti alla vigilanza;
  2. Stabilire le modalità e le norme riguardanti la riscossione degli interessi stessi che avrà inizio dalla fine del mese successivo a quello in cui è stata erogata la somministrazione;
  3. Stabilire il tasso d’interesse di mora, in caso di ritardato/omesso pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, per colpe riconducibili al Socio o ai propri eredi;
  4. Pubblicare periodicamente attraverso fogli informativi analitici, ai sensi del D. Lgs. 141/2010, del D.M. 3/2/2011 e successive modificazioni, le variazioni delle condizioni relative alle somministrazioni erogate ai Soci;
  5. Informare il Socio sull’andamento del rapporto, mediante comunicazioni periodiche, con cadenza almeno annuale;
  6. Effettuare, prima del perfezionamento del contratto, la valutazione del “merito creditizio” del Socio sulla base di informazioni adeguate;
  7. Ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/2007, D.Lgs. 151/2009 e successive variazioni e Provvedimenti in materia di prevenzione dell’uso a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, facendo compilare a ciascun Socio richiedente la “scheda di adeguata verifica alla clientela” e la “scheda di rapporto continuativo”;
  8. Consegnare al Socio, prima della conclusione del contratto di finanziamento, una copia del contratto e dei “principali diritti dei Soci” ed una copia del documento “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, in cui deve essere espressamente indicato il Tasso Effettivo Globale Medio (TAEGM) nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia di trasparenza;
  9. Informare il Socio che in caso di controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del rapporto in corso – dopo aver tentato di risolvere la questione direttamente con la Cassa Depositi e Prestiti AMT Genova e, comunque, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n, 180;
  10. Richiedere al Socio l’autorizzazione scritta al trattamento, da parte della Cooperativa, dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  1. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di:
  1. Richiede al Socio la sottoscrizione del prestito da parte del coniuge e dei figli maggiorenni e, nel caso di Socio non coniugato, dei danti/aventi causa del Socio stesso;
  2. Richiedere al Socio, in presenza di prestito garantito da ipoteca, una perizia tecnica, a sue spese,  comprovante il valore commerciale del  bene dato in garanzia;
  3. Adeguare in aumento o in diminuzione il tasso d’interesse praticato sui rapporti in essere, a seguito di variazioni disposte dalle norme vigenti che ne fissano il valore minimo (TUR) o dall’andamento economico di gestione della Cooperativa; provvedendo in tal caso, ad informare il Socio circa l’entità e la decorrenza della variazione intervenuta;
  4. Consentire, in caso di decesso del Socio – titolare del mutuo– la possibilità di accollarsi il debito residuo, in qualità di “eredi debitori”;
  5. Autorizzare su espressa richiesta del Socio in grave difficoltà economiche, la rinegoziazione del mutuo in corso di estinzione,  al fine di allungarne la durata per ridurne la quota mensile, entro i limiti temporali consentiti dalla normativa vigente in materia.

Le pattuizioni convenute diventano tassativamente vincolanti, dopo l’approvazione del Consiglio  di Amministrazione o della Commissione di Sconto, a decorrere dalla concessione del prestito o del mutuo; fatta salva la facoltà per il Socio di poter recedere dal contratto entro 14 giorni a decorrere dalla conclusione dello stesso o, se successivo, dal momento in cui il Socio abbia ricevuto la documentazione contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa di legge vigente in materia.

Art. 2

  1. Estinzione anticipata del finanziamento in corso (totale)

Nel caso in cui il Socio estingua anticipatamente in una unica soluzione il suo debito, dovrà restituire il solo capitale residuo all’atto del saldo. L’eventuale compenso a favore della Cooperativa per tale operazione, verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla normativa di legge vigente in materia.

  1. Estinzione anticipata del finanziamento in corso (parziale) – Solo Mutui

Nel caso in cui il Socio intenda estinguere parzialmente il suo debito, può optare per una delle seguenti soluzioni:

  • la riduzione della rata mensile, oppure
  • la riduzione del tempo di restituzione.

La Cassa  fornirà al Socio, prima che lo stesso effettui la scelta, i preventivi con   le due   possibili soluzioni. Effettuata la scelta, verrà predisposto un nuovo piano di ammortamento, in duplice copia, di cui una copia verrà consegnata al Socio e la seconda copia, firmata per accettazione, verrà conservata agli atti della Cassa e sostituirà il piano di ammortamento iniziale. L’ammontare minimo del versamento a titolo di saldo anticipato parziale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e tale operazione non è consentita nel corso dello stesso anno in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento.

L’importo versato dal Socio comporterà una riduzione sia del capitale che degli interessi residui.

  1. Interessi di mora in caso di ritardato pagamento

In caso di ritardato/omesso pagamento alla scadenza anche di una sola rata, per colpe attribuibili al Socio o a lui riconducibili per azioni proprie o di propri rappresentanti, verrà applicato l’interesse di mora pari al tasso annuo nominale (TAN) maggiorato di 3 punti percentuali per ogni mese o frazione di mese e comunque entro il limite del tasso soglia valido nel periodo. Tali interessi decorreranno dalla scadenza di ciascuna rata alla data dell’effettivo incasso.

  1. Modalità di rimborso del finanziamento

Il Socio ritira la somma finanziata e si obbliga tanto per sé, quanto per i suoi eredi, successori a qualsiasi titolo e l’Azienda Mobilità e Trasporti Genova, tutti in via solidale e indivisibile, a restituirla alla Cooperativa entro e non oltre la scadenza stabilita.

L’importo della somministrazione, comprensivo di capitale richiesto e relativi interessi,  dovrà essere restituito  a rate mensili continuative a partire dal mese successivo all’erogazione del finanziamento, come risulterà dal piano di ammortamento.

Il versamento di dette rate potrà avvenire:

a. nei confronti dei Soci di cui all’art. 2 lettera A) dello statuto,

mediante trattenuta sulla busta paga. In tal caso il Socio dovrà autorizzare, con apposita manleva, l’Azienda Mobilità e Trasporti Genova ad effettuare mensilmente le relative trattenute, con il divieto assoluto di revoca fino alla totale estinzione del debito contratto nei confronti della Cooperativa ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima che sia estinto il prestito in corso, trattenere in unica soluzione l’importo residuo dovuto alla Cooperativa su tutto quanto di sua spettanza,  a titolo di T.F.R. e/o altri emolumenti;

b. mentre per i Soci di cui agli artt. 2 lettera B) e 40 dello statuto,

il rimborso del finanziamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario (autorizzazione di accredito S.E.P.A) con rate mensili consecutive a favore della Cooperativa.

  1. Rinegoziazione condizioni mutuo in corso di estinzione

E’ data la facoltà al Socio di richiedere la modifica di alcuni termini del contratto di mutuo originario. In particolare è possibile, su richiesta dello stesso, di modificare la durata del mutuo, purché entro il limite massimo previsto nel contratto originale, per adeguarlo alle mutate esigenze del mercato e/o per meglio soddisfare nuove esigenze personali, al fine di ridurre  o di aumentare la rata mensile. Il Socio interessato dovrà con lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Cassa,  chiedere di rideterminare la durata e quindi di prorogare o di ridurre i tempi di estinzione del mutuo in corso. Le  modifiche del contratto di mutuo possono avvenire tramite semplice scrittura privata, sicché tale operazione non comporta per il Socio costi aggiuntivi ovvero nuove tasse o imposte. La rinegoziazione nasce da un accordo tra le parti, pertanto né la Cassa né il Socio possono pretendere una modifica unilaterale del contratto originario.

In deroga a quanto stabilito al punto a) del precedente comma, in via del tutto eccezionale ed in presenza di sufficienti garanzie, è data facoltà al Socio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, di continuare l’estinzione del prestito tramite bonifico bancario  (S.E.P.A. autorizzazione di accredito in c/c).

  1. Surrogazione nei contratti di mutuo – Portabilità

A seguito dell’ultimo aggiornamento del Testo Unico Bancario (15 dicembre 2017) ed in particolare alla modifica dell’art. 120-quater, comma 9 lettera a-bis, la Cooperativa non essendo inquadrata tra gli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 del T.U.B., non opera in materia di surrogazione/portabilità, sia nei confronti dei mutui in corso di ammortamento che per quelli successivamente contratti.

Art. 3

Il Socio si obbliga, durante il periodo di ammortamento del prestito, a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, cessioni del quinto dello stipendio e/o altre forme di finanziamento se non dopo aver estinto il debito in corso.

Al Socio non è concessa – salvo casi particolari e, comunque, entro i  limiti previsti dalla normativa di legge vigente in materia – una seconda somministrazione a titolo di prestito, se non dopo aver saldato il debito in corso.

Il rimborso del prestito somministrato al Socio avviene di norma mediante quote mensili da stabilirsi in relazione all’entità del prestito concesso e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro del 29/03/1995 e successive integrazioni e modificazioni nonché dalla normativa vigente in materia di cessione del quinto dello stipendio/pensione.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad adire tutti i mezzi legali per il recupero delle somme somministrate e non rimborsate nonché in qualunque altro caso di mancato rispetto degli impegni a suo tempo assunti.

Il Socio è tenuto a rimborsare alla Cooperativa le spese legali e tutte le ulteriori spese sostenute (spese postali, telefoniche ecc.),  che dovessero insorgere per il riconoscimento e/o recupero dei suoi crediti , sia in sede giudiziale che extra giudiziale.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà insindacabile di ridurre o sospendere l’erogazione di finanziamenti ai Soci in relazione alle disponibilità finanziarie della Cooperativa.

TITOLO  II

RACCOLTA DI RISPARMIO –  PRESTITO SOCIALE

(Finanziamento dei  Soci alla Cooperativa)

Art. 5

La Cooperativa riceve in deposito dai Soci di cui all’art. 2 lett. A e all’art. 40 – esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale – le somme indicate nell’art. 33 dello statuto, quali prestiti a titolo di finanziamento, nei limiti fissati dalle leggi vigenti.

E’ facoltà del Socio effettuare il versamento del proprio prestito in unica soluzione o in più volte e comunque entro i limiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia di raccolta di risparmio fra Soci. Il Socio può liberamente ritirare, alle condizioni previste dai Regolamenti Interni e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il proprio prestito o parte dello stesso, previo preavviso,  secondo le modalità stabilite dall’art. 6 del presente Regolamento.

Le predette somme sono trasformate in prestito a “Giacenza Costante Permanente” secondo le norme contenute nell’apposito Regolamento.

I Soci, in costanza di rapporto di dipendenza dall’A.M.T. di Genova, possono autorizzare l’Azienda a trattenere sulla propria retribuzione mensile somme da versare alla Cooperativa  quali finanziamenti a titolo di “Prestito Agevolato” o di  “Conguaglio IRPEF”,  la cui normativa è contenuta negli appositi Regolamenti.

Il socio può tuttavia revocare l’autorizzazione all’A.M.T. di Genova ad effettuare la ritenuta a favore della cooperativa e chiedere il rimborso totale delle trattenute versate.

I Soci possono pertanto conferire alla Cooperativa – oltre alle quote di capitale sociale – somme per i seguenti titoli:

  1. prestiti in deposito “Normale”;
  2. prestiti in deposito a “Giacenza Costante Permanente”;
  3. prestiti in deposito quale “Risparmio Agevolato”;
  4. prestiti per “Conguaglio “IRPEF”.

Al Socio “A” (di cui agli artt. 2 e 40 dello statuto) è rilasciato un libretto personale non trasferibile nel quale vengono registrate le somme di cui ai punti 1), 2) e 3)  oltre la quantità ed il valore delle quote di Capitale Sociale sottoscritte e versate. Le somme di cui al punto 4) vengono rimborsate al Socio ogni anno, maggiorate dei relativi interessi, direttamente dall’A.M.T. di Genova in occasione del conguaglio IRPEF su bollettino paga.

Al Socio “B” (di cui all’art. 2 dello statuto) è rilasciato un libretto personale non trasferibile nel quale vengono registrate unicamente la quantità e il valore delle quote di Capitale Sociale sottoscritto e versato. Fermo restando il divieto di effettuare qualsiasi forma di finanziamento alla Cooperativa.

E’ dovere del Socio:

  1. provvedere al ritiro del proprio libretto;
  2. depositare e mantenere sullo stesso a titolo di prestito, una somma minima fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Il libretto serve da attestato ai fini  dell’accertamento della qualità di Socio e deve pertanto essere esibito per l’effettuazione di ogni operazione.

Il Socio, in caso di impedimento, può tuttavia rilasciare delega a persone di fiducia perché possano effettuare occasionalmente, le operazioni di deposito o di prelievo in sua vece. Le persone delegate possono essere indicate già all’atto dell’ammissione nella domanda a socio o successivamente. Il Socio può comunque in qualsiasi momento revocare o conferire delega.

La percentuale del tasso di interesse – che in ogni caso non può eccedere la misura consentita dalle leggi che permettono di beneficiare delle agevolazioni fiscali – riconosciuta sui prestiti dei Soci alla Cooperativa viene stabilita, a termine di statuto, dal Consiglio di Amministrazione nell’ottica delle seguenti norme indicatrici:

  • i prestiti in deposito “normale” beneficiano della percentuale del tasso d’interesse stabilito – di volta in volta –  dal Consiglio di Amministrazione;
  • i prestiti a “giacenza costante permanente” beneficiano, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, di una percentuale preferenziale di tasso di interesse purché il Socio mantenga depositato un importo prestabilito per un periodo di tempo determinato;
  • i prestiti a titolo di “risparmio agevolato” beneficiano della percentuale media del tasso di interesse riconosciuto nell’anno ai prestiti a “giacenza costante permanente”. In caso di revoca, nel corso dell’anno, dell’autorizzazione all’A.M.T. di Genova, ad effettuare la ritenuta mensile a favore della Cooperativa e di richiesta di rimborso delle quote trattenute, il Socio perde, giusti gli impegni assunti, il titolo al riconoscimento degli interessi;
  • i prestiti a titolo di “conguaglio IRPEF” beneficiano della percentuale media del tasso di interesse riconosciuto nell’anno ai prestiti a “giacenza costante permanente” . In caso di revoca nel corso dell’anno, dell’autorizzazione all’A.M.T. di Genova, ad effettuare la ritenuta mensile a favore della Cooperativa e di richiesta di rimborso delle quote trattenute, il Socio perde, giusti gli impegni assunti, il titolo al riconoscimento degli interessi.

Il Consiglio di Amministrazione – autorizzato ai sensi dell’art. 34 dello statuto a limitare o sospendere in qualsiasi momento, per il buon andamento della Cooperativa, l’accettazione dei prestiti – può altresì, per la stessa ragione, modificare, e/o sostituire le sopraindicate norme che regolano la corresponsione del tasso di interesse.

Gli interessi sono disciplinati, liquidati o capitalizzati in conformità alle norme contenute negli articoli n. 7, 8 e 9 del presente Regolamento e resi noti attraverso i fogli informativi analitici periodicamente pubblicati dalla Cooperativa.

RIMBORSO PRESTITO SOCIALE

Art. 6

Il rimborso del “Prestito Sociale” può avvenire su richiesta del Socio con le modalità e i criteri fissati dalla normativa vigente in materia e con particolare riguardo ai Provvedimenti emessi da Banca d’Italia.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può stabilire, in funzione delle esigenze gestionali, tempi di preavviso ulteriori rispetto al limite minimo di 24 ore stabilito dalle norme di legge in vigore.

INTERESSI

Art. 7

Le somme versate a mezzo assegni diventano fruttifere a decorrere dal giorno di valuta riconosciuto dalla banca.

Art. 8

Sulle somme prelevate cessano gli interessi dal giorno della riscossione.

Art. 9

La liquidazione degli interessi ha di norma luogo al 31 dicembre di ogni anno e la loro capitalizzazione al 1° gennaio dell’anno successivo.

Sarà cura del Socio “A” presentare con sollecitudine e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo, il proprio libretto per l’accredito degli interessi maturati nell’esercizio precedente.

Nei casi di  decesso, recessione od esclusione la  Cooperativa provvede, a richiesta, nei tempi necessari,  al conteggio degli interessi maturati ed alla loro liquidazione.

NORME PARTICOLARI

Art. 10

In caso di smarrimento o sottrazione del libretto il Socio deve uniformarsi alle disposizioni di legge al riguardo e darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

La Cassa Depositi e Prestiti declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla perdita del libretto.

Art. 11

La Cooperativa è autorizzata a trattenere ai Soci, nei modi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, le quote contributive da versare annualmente agli organi ai quali è iscritta.

TITOLO  III

REGOLAMENTO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DEI FONDI A

GIACENZA COSTANTE PERMANENTE”

I soci di cui all’articolo 2 lett. A) e all’art. 40 dello statuto, finanziano la Cooperativa versando sul proprio libretto personale –  non trasferibile  – somme (a titolo di prestito) nei limiti previsti dalla legge. Detto prestito viene posto a “Giacenza Costante Permanente” (in seguito indicata G.C.P.), fermo restando che tutto l’importo versato rimane sempre e comunque libero e a disposizione del Socio, alle condizioni di seguito indicate:

NORME

  1. Tutti i prestiti che all’inizio di ogni semestre presentano un valore minimo di €.  5.000 vengono automaticamente posti a G.C.P. Il valore minimo e massimo viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Essi usufruiscono del maggior tasso di interesse purché l’importo depositato non scenda, nel corso del semestre,  sotto il limite minimo sopra indicato.
  2. Detto importo  deve essere lasciato a disposizione della cooperativa per un  periodo minimo di SEI MESI, con decorrenza dal 1° Gennaio oppure dal 1° Luglio di ogni anno. Il rinnovo avviene automaticamente alla scadenza di ciascun semestre.

TASSI DI INTERESSE

I prestiti a G.C.P.  beneficiano del seguente trattamento:

  1. Tassi di interesse riconosciuti di volta in volta ai prestiti normali;
  2. Maggior tasso di interesse da calcolarsi in base alle norme che disciplinano la gestione;
  3. Il rendimento totale (punto 1 + punto 2) in atto all’inizio del semestre, è garantito fino alla scadenza del semestre stesso, indipendentemente dalle variazioni di tasso di interesse intervenute nel predetto periodo;
  4. La liquidazione del rendimento totale viene effettuata di norma il 31 Dicembre di ogni anno e la loro capitalizzazione il 1° Gennaio dell’anno successivo.

GESTIONE PER L’ACQUISIZIONE DEI FONDI

a. Condizioni generali 

I Prestiti a G.C.P. sono gestiti con le seguenti modalità:

IL TOTALE DEI PRESTITI ALLA COOPERATIVA, nel rispetto della misura indicata alla lettera A) delle norme, esistente all’inizio di ogni semestre (rettificato dalle condizioni sottoindicate) usufruisce del maggior tasso di interesse riconosciuto per la G.C.P., tenendo presente che:

GLI INCREMENTI, effettuati nel corso del semestre, aumentano la G.C.P. a partire dal semestre successivo, ossia non comportano alcuna variazione per il semestre in corso.

I DECREMENTI, effettuati nel corso del semestre, se diminuiscono l’ammontare del valore della G.C.P. esistente all’inizio del semestre in corso,  determinano il nuovo importo su cui calcolare il maggior tasso di interesse per l’intero periodo.

b. Condizioni particolari 

Nel caso in cui su un prestito a G.C.P. venga richiesto un rimborso che riduca il suo saldo ad un importo inferiore a €. 5.000,00 allo stesso verranno applicate le seguenti condizioni:

PERDITA del diritto al maggior tasso di interesse (di cui al punto 2 del presente regolamento);

RICONOSCIMENTO SUL PRESTITO ALLA COOPERATIVA del tasso (di cui al punto 1 del presente regolamento);

DETTO PRESTITO, se con successivi versamenti dovesse ritornare ad un saldo pari al minimo richiesto (€. 5.000,00), AUTOMATICAMENTE beneficerà, a partire dall’inizio del semestre successivo, del trattamento  riservato alla G.C.P.

TITOLO IV

REGOLAMENTO INTERNO DEL

RISPARMIO AGEVOLATO”

I soci dipendenti dell’A.M.T. di Genova, possono autorizzare l’Azienda  medesima a trattenere sulla loro retribuzione una quota mensile da versare alla cooperativa, a titolo di “Risparmio agevolato”.

L’ammontare della trattenuta minima e massima viene stabilito dal consiglio di amministrazione.

L’ultima trattenuta verrà effettuata il 30 Novembre di ogni anno.

A dicembre non verrà effettuata alcuna trattenuta.

La quota mensile da trattenere potrà essere variata a richiesta del socio; quella in atto nel mese di novembre si intenderà rinnovata automaticamente per l’anno successivo, salvo disdetta scritta entro il 10 Gennaio da comunicare alla cooperativa.

Il socio potrà recedere, in qualunque momento, dall’impegno assunto.

Al socio sarà corrisposto, sulla somma accantonata e giacente al 31 Dicembre, un tasso di interesse la cui percentuale, nel rispetto delle norme vigenti, sarà pari a quella riconosciuta mediamente nell’anno stesso dalla cooperativa sui prestiti a G.C.P. La valuta da attribuire alle singole quote mensili avrà decorrenza dalla data stessa in cui la cooperativa otterrà il versamento da parte dell’A.M.T. di Genova.

Il totale delle quote trattenute mensilmente e i relativi interessi verranno accreditati sul libretto personale, come di norma, il 31 Dicembre di ogni anno.

I soci che nel corso dell’anno chiederanno la sospensione della trattenuta mensile avranno diritto al rimborso delle sole quote trattenute.

Il socio può recedere – in qualunque momento – dal presente impegno e può richiedere, massimo due volte all’anno, il rimborso totale o parziale delle quote trattenute; tale operazione è consentita dopo avere accantonato almeno 3 quote.

La cooperativa si riserva il diritto di poter rescindere l’impegno assunto, in caso di sopravvenute ed impreviste difficoltà.

TITOLO V

REGOLAMENTO INTERNO DEL RISPARMIO PER

“CONGUAGLIO IRPEF”

I soci dipendenti dell’A.M.T. di Genova, possono autorizzare l’Azienda medesima a trattenere sulla loro retribuzione una quota mensile da versare alla cooperativa , a titolo di risparmio per “conguaglio IRPEF”.

L’ammontare della trattenuta minima e massima viene stabilito dal consiglio di amministrazione.

L’ultima trattenuta verrà effettuata il 30 novembre di ogni anno.

A dicembre non verrà effettuata alcuna trattenuta

La quota mensile da trattenere potrà essere variata a richiesta del socio; quella in atto nel mese di novembre si intenderà rinnovata automaticamente per l’anno successivo, salvo disdetta scritta entro il 10 gennaio da comunicare alla cooperativa.

Il socio potrà recedere in qualunque momento dall’impegno assunto.

Tutte le quote trattenute verranno accreditate esclusivamente sul bollettino paga del mese in cui l’A.M.T. di Genova effettuerà il conguaglio IRPEF.

Al socio sarà inoltre corrisposto, sempre sullo stesso bollettino paga , sul monte accumulato nell’anno, un tasso di interesse la cui percentuale, nel rispetto delle norme vigenti, sarà pari a quella riconosciuta mediamente nell’anno stesso dalla cooperativa sui prestiti a G.C.P. , la valuta da attribuire alle singole quote mensili avrà decorrenza dalla stessa data in cui la cooperativa otterrà il versamento da parte dell’A.M.T. di Genova.

I soci che nel corso dell’anno, per qualsiasi motivo,  interrompono la trattenuta avranno diritto al rimborso delle sole quote accantonate.

La cooperativa si riserva il diritto di poter rescindere l’impegno assunto, in caso di sopravvenute ed impreviste difficoltà.

TITOLO VI

REGOLAMENTO INTERNO PER IL “RISTORNO “ AI SOCI DELLA COOPERATIVA

Art.1

(natura del ristorno e ambito di applicazione)

Il ristorno ha la funzione di restituire ai Soci una parte dei beni e servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati.

L’art. 12 del D.P.R. 601/73, modificato dalla Legge 23/12/2000 n. 388, art. 6 comma 23, consente il ristorno anche alle cooperative di utenza di credito cooperativo o finanziarie.

Art.2

(norme procedurali)

Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all’art. 36 dello statuto sociale, disciplina criteri e modalità di eventuale ristorno spettante ai Soci.

Il Consiglio di Amministrazione,  in sede di progetto di bilancio, delibera la quota di utile da assegnare al ristorno, nell’ambito del limite massimo stabilito per legge dell’avanzo di gestione per l’attività svolta nei confronti dei soci e sulla base dei seguenti parametri:

  1. Interessi lordi liquidati per somme depositate sul libretto personale di ciascun socio a titolo di prestito alla cooperativa;
  2. Interessi passivi pagati dai soci alla cooperativa sulle erogazioni concesse (mutui e prestiti);
  3. Su entrambi i predetti parametri.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà di volta in volta le modalità di ripartizione fra i Soci della somma stanziata per il ristorno.

Il ristorno sarà riconosciuto solamente ai soci attivi che risulteranno effettivamente iscritti nel libro Soci alla data del 31 dicembre dell’esercizio sociale.

Art.3

(modalità di assegnazione del ristorno)

La quota di ristorno ad ogni Socio, mediante l’emissione di nuove quote sociali pari al valore del ristorno arrotondato per difetto, verrà imputata ad incremento delle quote sociali da ciascun Socio già possedute.

La delibera del CdA relativa al ristorno ai Soci verrà sottoposta all’Assemblea dei Soci prima dell’approvazione del bilancio di esercizio.

I ristorni non assegnati saranno accantonati a riserve straordinarie.

TITOLO VII

REGOLAMENTO INTERNO IN TEMA DI “OBBLIGAZIONI DI ESPONENTI AZIENDALI DELLA C.D.P.”

Art. 1

(Ambito di applicazione del regolamento)

  1. Ai sensi della normativa stabilita dall’art. 136 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 il cui testo viene allegato al presente Regolamento sotto la lettera “A”, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della C.D.P. tutte le pratiche concernenti esponenti aziendali (ritenendosi per tali amministratori, sindaci, il direttore generale o il direttore della società) che configurino una obbligazione di qualsiasi natura, diretta o indiretta, degli esponenti aziendali medesimi nei confronti della C.D.P., come definite dalle Istruzioni di Vigilanza per tempo impartite in materia dalla Banca d’Italia (qui allegate nel testo vigente sotto la lettera “B”).

Art. 2

(Norme procedurali)

  1. L’iter procedurale per l’esame da parte del Consiglio della C.D.P. delle pratiche concernenti l’assunzione di obbligazioni dirette o indirette da parte di esponenti aziendali  del Gruppo si svolgerà come segue:
    1. indicazione nell’ordine del giorno inviato ai Membri del Consiglio e del Collegio Sindacale della voce “Pratica inerente ad esponente aziendale ai sensi dell’art. 136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385”;
    2. messa a disposizione nella riunione di Consiglio, dell’istruttoria formulata secondo le normali procedure per affidamenti analoghi;
    3. obbligo per l’esponente aziendale interessato a lasciare l’aula al momento della trattazione della pratica, salvo che il Consiglio non richieda temporaneamente la sua presenza per eventuali delucidazioni;
    4. assunzione della deliberazione da parte del Consiglio nella stessa seduta, salva la necessità di rinvio per ulteriori elementi istruttori, mediante votazione fatta a scrutinio segreto, salva in ogni caso la facoltà per ciascuno degli Amministratori presenti di avvalersi del disposto dell’ultimo comma dell’art. 2392 del Codice Civile. Detta deliberazione per essere efficace deve riportare l’unanimità dei consensi dei Consiglieri presenti;
    5. Necessità che la deliberazione riporti il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale espresso mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenso (conformemente allo schema allegato sotto la lettera “C”; qualora uno o più di essi non abbiano presenziato alla seduta nella quale la deliberazione è stata assunta, la dichiarazione di assenso dovrà essere  sottoscritta successivamente e fino ad allora l’operazione non potrà essere esecutiva; nel verbale della riunione consiliare successiva dovrà essere fatta constatare l’intervenuta approvazione per iscritto da parete dei Sindaci assenti.

Art. 3

(Disposizioni finali)

  1. Per il rinnovo, la conferma o l’aumento di obbligazioni o affidamenti relativi a disposizioni di esponenti aziendali in carica per i quali il Consiglio della C.D.P. abbia già a suo tempo deliberato favorevolmente ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.vo 385/93, le pratiche dovranno essere risottoposte di volta in volta e tempo per tempo ai competenti Consigli di Amministrazione, come disposto dal precedente art. 1 e con le stesse modalità sopra descritte.
  2. Nel caso di eventuali revoche di obbligazioni o affidamenti collegati a posizioni di esponenti aziendali, resteranno ferme le competenze deliberative tempo per tempo vigenti in via ordinaria e non sarà pertanto necessario attuare particolari procedure.
  3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Allegati:

  1. (art. 136 D.lgs. 385/93
  2. (Istruzione di Vigilanza )
  3. (schema dichiarazione di assenso dei sindaci)

ALLEGATO “A”

DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993 N. 385

Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia

ART. 136

(Obblighi degli esponenti bancari)

  1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
  2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo.

In tali casi l’obbligazione o l’atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1 dagli organi della società o banca contraente e con l’assenso della capogruppo.

L’inosservanza delle disposizioni dei comma 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall’art. 2624, primo comma, del codice civile.

ALLEGATO “B”

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

  1. Obbligazioni degli esponenti della banca

L’art. 136, comma 1. del T.U. vieta a chi svolge funzioni amministrative, direzione (1) e controllo – ivi compresi quindi i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i membri del comitato di sorveglianza, i direttori generali e coloro che esercitano funzioni equivalenti – presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige e controlla.

Il divieto è peraltro superabile nei casi in cui l’operazione venga deliberata all’unanimità dell’organo amministrativo e con il voto favorevole di tutti gli organi di controllo.

La “deliberazione presa all’unanimità” richiesta dall’art. 136 del T.U. è assunta, normalmente, dal consiglio di amministrazione della banca. Resta quindi esclusa la possibilità che un organo delegato possa deliberare operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo. Peraltro, qualora le funzioni di gestione siano per statuto delegate in via ordinaria a un organo ristretto, quale il comitato esecutivo, cui sono attribuiti poteri generali in materia di erogazione del credito, si ritiene coerente con il dettato normativo che tale organo assuma le deliberazioni richieste dall’art. 136 del T.U.

E’ opportuno che le stesse siano portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Resta fermo che i destinatari del divieto sono componenti di entrambi gli organi di amministrazione.

E’ da ritenere che l’unanimità prescritta dall’art. 136 del T.U. non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l’organo di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione – salvo beninteso quella dell’interessato (2) – votino a favore dell’operazione.

Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare esplicitamente l’osservanza delle condizioni suindicate.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche, per ciascuna operazione andranno pertanto riportate le caratteristiche atte ad individuarle.

  1. Si ritiene che la norma in questione intenda per soggetto che svolge funzioni di direzione il solo capo dell’esecutivo e non anche altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito. La previsione ricomprende il vice direttore generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell’esecutivo, nell’ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante. Restano esclusi i presupposti a succursali di banche estere.
  2. L’astensione dal voto dell’amministratore interessato è sancita dall’art. 2391 c.c. sia per le operazioni in questione sia, genericamente, per tutte quelle in cui egli abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società. Affinché tale condizione di legge si realizzi è necessario che l’esponente interessato si astenga – allontanandosi dalla seduta – dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell’organo deliberante.

Per quanto concerne l’approvazione dell’organo di controllo, poiché tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole, va da sé che quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del consiglio nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della banca e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia stata pervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti. Peraltro, un sindaco interessato a contrarre un’obbligazione con la banca di appartenenza o con altra banca o società del gruppo non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione medesima (1).

  1. Obbligazioni degli esponenti di banche e società facenti parte di un gruppo bancario

L’art. 136 del T.U. prevede che il divieto si applichi anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni contratte e per gli atti di compravendita compiuti, direttamente o indirettamente, con la società medesima e per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società e con altra banca del gruppo.

Anche in tale ipotesi il divieto è superabile nei casi in cui l’operazione venga autorizzata attraverso una deliberazione unanime dell’organo di controllo della banca o società contraente e con l’assenso del capogruppo(2).

In assenza di una puntuale prescrizione di legge sull’organo del capogruppo deputato all’assenso, si ritiene che esso possa essere deliberato anche da organi o amministratori delegati dal consiglio di amministrazione del capogruppo, con i criteri e le cautele dallo stesso stabilite. Resta esclusa, sino a quando tale assenso non sia intervenuto, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti.

Per quanto concerne la delibera dell’organo amministrativo e l’approvazione dell’organo di controllo si applicano le indicazioni fornite nel precedente paragrafo.

  1. come noto, i sindaci supplenti possono svolgere funzioni di controllo nei casi previsti dall’art. 2401 c.c. nonché, al ricorrere di certe condizioni, nel periodo di permanenza in carica dei sindaci effettivi (ad esempio, allorquando il membro effettivo del collegio sindacale non sia in grado di intervenire tempestivamente ovvero non sia adeguatamente informato di determinati fatti inerenti la vita sociale). In relazione a ciò, in un’ottica di cautela, si ritiene la procedura di cui all’art. 136 del T.U. debba trovare applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti.
  2. Per quanto attiene alle operazioni con società del gruppo con sede all’estero, la società capogruppo, nell’esercizio dei compiti di direzione e controllo, fissa i criteri e le cautele che devono essere seguiti per l’approvazione, individuando in relazione alla legislazione del paese interessato gli organi e le procedure assimilabili a quelli previsti dal nostro ordinamento. La società capogruppo nel rilasciare l’assenso alle operazioni, verifica il rispetto dei criteri e delle cautele dalla stessa stabiliti.
  3. Ambito di applicazione della normativa

L’art. 136 del T.U. si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti aziendali “di qualsiasi natura”, finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l’interesse della banca che la norma intende evitare.

Non appaiono, quindi, riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottrazione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l’apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Per quanto concerne le banche e le società di intermediazione mobiliare facenti parte di un gruppo bancario, si ritiene altresì che non siano da ricondurre nell’ambito di applicazione della norma le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

In ogni caso, laddove gli esponenti aziendali siano anche dipendenti di altra società del gruppo bancario, non rientrano nella disciplina dell’art.136 del T.U. le operazioni, anche comportanti erogazioni di credito, che spettino loro in qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

Nella disciplina prevista dall’art. 136 sono ricompresi gli incarichi professionali. Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l’affidamento in forma sistematica ed esclusiva a propri esponenti di incarichi professionali, in quanto tale prassi – in considerazione dello sviluppo che gli stessi talvolta assumono – potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell’esponente con gli interessi aziendali.

Il divieto e la procedura per la sua rimozione vale anche in tutti i casi in cui obbligato e contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato e contraente sia:

  • Società semplice o in nome collettivo della quale l’esponente sia socio;
  • Società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
  • Società di capitali di cui l’esponente sia unico azionista.

La procedura di cui all’art. 136 del T.U. trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell’operazione (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.) anche nei seguenti casi:

  • finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della banca o società contraente;
  • obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;
  • obbligazioni assunte da esponenti di una società, bancaria e non, nei confronti di altra società o banca facente parte del gruppo bancario, nel caso in cui la società estranea al gruppo entri successivamente a far parte del gruppo medesimo.

4. Obbligazioni contratte indirettamente

La  nozione di obbligazione “indiretta” identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell’esponente) o giuridica – diverso dall’esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest’ultimo. Spetta al consiglio di amministrazione  , che l’interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell’operazione prospettata ricorra o meno l’ipotesi di una obbligazione indiretta dell’esponente medesimo.

L’accertamento va condotto con l’astensione dell’esponente che si presume coinvolto, nel rispetto del principio generale secondo cui l’amministratore, il quale abbia un qualche interesse all’operazione, deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione (cfr. art. 2391 c.c.).

Nell’ipotesi di obbligazioni contratte da società si ritiene applicabile l’art. 136 del T.U. ove l’esponente aziendale abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell’art. 23 del T.U.

Nel caso di finanziamento a favore di società non controllate nelle quali esponenti della banca rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti esponenti di una partecipazione di minoranza nella società finanziaria, non dia luogo, di per sé, all’applicazione dell’art. 136 del T.U., ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 c.c.

Nell’ipotesi in cui esponenti aziendali della capogruppo ricoprano anche all’interno di altre società del gruppo, i rapporti obbligatori posti in essere fra società del gruppo non determinano di per sé ipotesi di conflitto di interesse soggette alla disciplina prevista dall’art. 136 del T.U.

(Bozza di dichiarazione)

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 136 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/09/1993 N. 385

Il sottoscritto   _______________________________________

(Presidente / Membro) _______________________ del Collegio Sindacale della Cassa Depositi e Prestiti  Soc.Coop. r.l.  fra il personale dipendente dell’A.M.T. di Genova

DICHIARA

di approvare,  per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385, la deliberazione assunta all’unanimità in data  ____________ dal Consiglio di Amministrazione della C.D.P.Soc.Coop.r.l. predetta, in conformità alla procedura prescritta dal citato art. 136 avente per oggetto la concessione da parte della Società medesima di un prestito/mutuo a favore del sig./ra  _______________________________________________

(________________)  del Socio ___________________________________________________

amministratore della Cooperativa,

Genova, _______________________

______________________________